Statuto dell'Associazione Culturale "Araboce"
Art. 1 (Costituzione e
sede)
È costituita con sede in
Caserta un'
Associazione che assume la denominazione “Araboce”, libera
Associazione di fatto, atipica e apolitica, con durata illimitata nel
tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III,
art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.
Art. 2 (Carattere
dell’Associazione)
L’Associazione:
non distribuisce,
anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi,
riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la
destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano
effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità
sociale che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della
medesima ed unitaria struttura;
impiega gli utili o
gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività
istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
in caso di
scioglimento per qualunque causa, devolverà il patrimonio
dell’organizzazione, sentito l’organismo di controllo, ad altre
Onlus o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione
imposta dalla legge.
Art. 3 (Durata
dell’Associazione)
La durata
dell’Associazione è illimitata.
Art. 4 (Scopi e
attività dell’Associazione)
L’Associazione che ha
come finalità quella di contribuire
ad una migliore comprensione del mondo arabo fornendo gli strumenti
linguistici necessari e diffondendo informazioni sulla cultura araba
nell'ottica dell'interculturalità, perseguendo i seguenti scopi:
informare
i cittadini casertani sul mondo arabo-islamico
sensibilizzare
sui temi della cultura arabo-islamica
promuovere
il dialogo e lo scambio interculturali tra la cittadinanza autoctona
e i cittadini stranieri.
Per la realizzazione di
tali finalità, l’Associazione si propone di svolgere le seguenti
attività:
a) organizzazione di
corsi di lingua araba;
b) organizzazione di
eventi quali: spettacoli, workshop, seminari, cineforum, eventi
ricreativi volti alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica
riguardo ai diversi ambiti di espressione della cultura
arabo-islamica.
c) iniziative editoriali
volte alla pubblicazione di materiale culturale;
d) pubblicazioni di
materiale a scopo informativo e divulgativo;
e) promozione di azioni
volte all'interculturalità ed alla convivenza pacifica tra i
popoli;
f) collaborazioni con
enti pubblici e privati italiani, Università, associazioni
culturali, ONG, Istituzioni comunitarie e organismi internazionali
per l'organizzazione di manifestazioni culturali, corsi di lingua
italiana all'estero e corsi di formazione in generale;
g) organizzazione di
itinerari di viaggio nei Paesi Arabi;
h) organizzazione di
corsi di aggiornamento linguistico per docenti;
i) creazione/recupero e
gestione strutture di interesse ambientale, storico e artistico;
l) promozione di
iniziative di educazione socio-ambientale in ambito scolastico;
m) realizzazione di
attività a favore di soggetti svantaggiati;
n) istituzione di corsi
per giovani studiosi italiani e stranieri;
L'associazione Araboce
potrà inoltre:
costituire un fondo
di solidarietà sociale attraverso contribuzioni spontanee,
contributi versati dagli associati nelle forme e nei modi stabiliti
dal consiglio direttivo;
ricevere contributi
e sovvenzioni da enti pubblici e privati nazionali ed
internazionali.
Rilasciare tessere
ed attestati di frequenza ai corsi istituiti.
Collaborare con
altri enti pubblici locali per la realizzazione di iniziative
comuni.
Art. 5 (Requisiti dei
soci)
Possono essere soci
dell’Associazione cittadini italiani o stranieri residenti in
Italia di sentimenti e comportamento democratici, senza alcuna
distinzione di sesso, razza, idee e religione che condividono le
finalità e i principi statutari dell’Associazione.
Art. 6 (Ammissione e
diritti dei soci)
L’ammissione dei soci
è libera. La domanda di ammissione deve contenere l’impegno ad
osservare il presente statuto, l’eventuale regolamento interno e
le disposizioni del Consiglio Direttivo. In caso di diniego
espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitare la
motivazione di detto diniego. L’adesione all’Associazione è a
tempo indeterminato.
Art. 7 (Categorie dei
soci)
L’Associazione è
costituita dalle seguenti categorie dei soci:
Onorari - Ordinari
a) soci ordinari:
persone o enti nominati in via permanente dall’Assemblea su
proposta del Consiglio.
b) Sono soci onorari:
persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera
determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero
economico alla costituzione dell'associazione.
Art. 8 (Doveri dei
soci)
L’appartenenza
all’Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli
aderenti al rispetto delle norme del presente statuto e delle
deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le
competenze statutarie.
Art. 9 (Sanzioni
disciplinari)
In caso di comportamento
difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio
dell'associazione il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed
applicare sanzioni disciplinari.
Art. 10 (Perdita
della qualifica di socio)
La qualifica di socio
può venire meno per i seguenti motivi:
a) per dimissioni da
comunicarsi per iscritto almeno un mese prima dello scadere
dell’anno;
b) per delibera di
espulsione;
c) per ritardato
pagamento dei contributi come da regolamento interno.
Art. 11 (Organi
dell’Associazione)
Organi dell’Associazione
sono:
- l’Assemblea generale
dei soci;
- il Consiglio
Direttivo;
- il Presidente.
Possono inoltre essere
designati dal Consiglio:
- Il Vice-Presidente
- il Segretario
- il Tesoriere
- il Revisore dei conti.
Tutte le cariche sociali
sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al
rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e
nell’interesse dell’Associazione. I membri degli organi
dell’Associazione che dovessero incorrere in una delle sanzioni
disciplinari previste nel presente Statuto, decadono automaticamente
dall’incarico ricoperto. Art. 12 (Partecipazione all’Assemblea)
L’assemblea dei soci è
composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto,
qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una
volta all’anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando
sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli
associati. In prima convocazione l’assemblea ordinaria è valida
se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con
la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità
prescinde dal numero dei presenti. L’assemblea straordinaria
delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole
della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità
prescinde dal numero dei presenti. La convocazione va fatta con
avviso pubblico affisso all’albo della sede almeno 15 giorni prima
della data dell’assemblea. Delle delibere assembleari deve essere
data pubblicità mediante affissione all’albo della sede del
relativo verbale.
Art. 13 Compiti
dell'Assemblea
L’assemblea
ordinaria ha i seguenti compiti:
elegge il
Consiglio direttivo e il Collegio dei revisori;
approva il
bilancio preventivi e consuntivo;
approva il
regolamento interno.
L’assemblea
straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l’eventuale
scioglimento
dell’Associazione.
Il
consiglio direttivo è composto da un minimo di 4 membri a un massimo
di 7, eletti dall’Assemblea fra i propri componenti. Il Consiglio
direttivo è validamente costituito quando sono presenti 2 membri. I
membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività
gratuitamente e durano in carica 1 anno. Il consiglio direttivo può
essere revocato dall’assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.
Il Consiglio direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione
“Araboce”. Si riunisce in media 1 volta all'anno ed è convocato
da:
il Presidente;
da almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata;
richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci.
Il
consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria
amministrazione. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
predisporre gli atti da sottoporre all’assemblea;
formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione;
elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci
di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in
singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative
all’esercizio annuale successivo;
stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di
soci;
di ogni riunioni deve essere redatto verbale.
Art. 15 (Compiti del
Presidente)
Il
Presidente è il rappresentante legale dell’Associazione e
rappresenta a tutti gli effetti l’Associazione e resta in carica
per il periodo di 5 anni. Il Presidente convoca e presiede il
Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi
compiuti dall’Associazione; può aprire e chiudere conti correnti
bancari e postali e procedure agli incassi.
Art. 16 (Patrimonio
dell’Associazione)
Il patrimonio
dell’Associazione è costituito da ogni bene mobile ed immobile
che pervenga all’Associazione a qualsiasi titolo, nonché da tutti
i diritti a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa. Il
patrimonio ed i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare
l’esercizio dell’attività sociale.
Art. 17 (Scioglimento
e liquidazione dell’Associazione)
Lo scioglimento
dell’Associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria. Il
patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad associazione
con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito
l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della
legge 23.12.96, n. 662.